Federconsumatori Lazio può aiutarti se il tuo processo è durato troppo a lungo:
la “Legge Pinto” garantisce che il tuo tempo perso sia risarcito
Il tuo processo è durato molto? Troppo tempo?
Se hai vinto o perso non importa, ma se il processo è durato troppi anni hai diritto ad un equo risarcimento.
Rivolgiti a noi! Con la legge Pinto ti tuteliamo! Oltre 1000 euro per ogni anno perso tra udienze e rinvii ad aspettare una pronuncia del Giudice.
La legge n. 89 del 2001, denominata comunemente “Legge Pinto”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento che consente un’equa riparazione a chi ha subito un danno, sia patrimoniale che non (per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole (di cui all’articolo 6), dove è disposto che “ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta…”.
E’ opportuno sottolineare come il riconoscimento dell’equa riparazione – fissato, in misura prossima ai 1500 – 2000 euro per anno – spetti per il solo fatto di aver subito un’ingiustificata compressione del diritto alla conclusione del processo in tempi ragionevoli, e quindi prescinda totalmente dall’esito, nel merito, del procedimento stesso: in sostanza, l’equa riparazione spetta tanto alla parte vittoriosa che a quella soccombente o condannata.
La domanda di equa riparazione si propone dinnanzi alla corte d’appello competente a giudicare sulla responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto (ovvero presso cui pende il procedimento ove la violazione si assume verificata), con ricorso sottoscritto da un difensore munito di procura speciale ed è proposto nei confronti del Ministro avente competenza sull’amministrazione dell’Organo giurisdizionale che ha commesso la violazione (in genere il Ministro di Giustizia) e, nei casi residuali, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.
Il titolo può essere, quindi, messo in esecuzione – decorsi 120 giorni dalla sua notificazione – nei confronti del Ministero competente, mediante espropriazione.
Normalmente giustifica la richiesta di risarcimento una durata del giudizio di primo grado oltre i 3 anni e di secondo grado oltre i due.
Per ogni informazione in merito potete telefonare alla Federconsumatori di Roma e del Lazio al numero 06.44340366, oppure compilare il modulo on line
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