Cos’è la prescrizione
La prescrizione è quell’istituto giuridico che prevede il venir meno, di un diritto, una volta trascorso un determinato periodo di tempo. È regolata dall’articolo 2934 del Codice Civile, in base al quale se il titolare non esercita per il tempo stabilito dalla legge un diritto, quest’ultimo si estingue, andando, appunto, in prescrizione.
La prescrizione delle bollette di luce e gas
Per le bollette di luce e gas ci sono regole specifiche, che hanno subito alcune modifiche nel corso degli ultimi anni. Fino al 1° marzo 2018, quando è stata emanata la delibera di ARERA n. 91/2018/R/COM, le fatture relative ai consumi di energia elettrica andavano in prescrizione dopo 5 anni: a partire da tale data le eventuali bollette di conguaglio ricevute dalle società erogatrici di luce, che si sono rese conto di aver fatto pagare di meno al cliente rispetto a quanto effettivamente consumato, cadono in prescrizione entro un termine di 2 anni. Per il gas la prescrizione a 2 anni è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, mentre per l’acqua, dal 1° gennaio 2020. Per tutti i conguagli che si riferiscono a periodi antecedenti a tali date, resterà in vigore il termine di prescrizione di 5 anni.
Quando si contesta una bolletta andata in prescrizione
I cosi della fornitura di energia e gas non sempre sono calcolano sui consumi reali: e questo è il motivo per cui, in genere, si ricevono delle bollette contenenti dei conguagli che possono fare riferimento anche a bollette già pagate. Qualora si dovesse ricevere un sollecito di pagamento dopo 2 anni dalla data di scadenza effettiva di una bolletta, in base alla norma che contiene tuttavia alcune eccezioni, si ha il diritto di non pagare, in quanto la bolletta sarebbe già andata in prescrizione. In caso contrario, si deve, invece, pagare quanto dovuto, con la possibilità di richiedere un’eventuale rateizzazione.
Come capire se la prescrizione è efficacie
Nella maggior parte dei casi la prescrizione viene calcolata dal giorno immediatamente successivo a quello in cui scade la bolletta e, nel caso in cui termini in un giorno festivo, viene prolungata fino al primo giorno non festivo. Ci sono, inoltre, alcuni casi nei quali i termini di prescrizione si interrompono, come per esempio quello in cui si riceva una lettera di diffida per mezzo di una raccomandata andata e ritorno. In questa ipotesi, la prescrizione ricomincia da capo, a partire dal giorno successivo a quello di notifica della lettera.
Come funziona l’opposizione
Quando si ha la certezza che la prescrizione sia effettivamente scaduta, ci si potrà opporre rivolgendosi all’Antitrust entro 40 giorni di tempo dalla ricezione della diffida, direttamente al proprio fornitore, tramite l’invio di una comunicazione scritta con una PEC o raccomandata A/R oppure, cosa molto più semplice e sicura, in uno dei nostri sportelli.