multe e sanzioni

Pagamento in misura ridotta

L’importo della somma da versare corrisponde al minimo della sanzione prevista, oltre le eventuali spese di notifica, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale. Se, invece, il pagamento venga effettuato entro 5 giorni, è riconosciuta una riduzione del 30% - salvo che nel caso delle violazioni più gravi, per le quali è prevista la confisca del veicolo e la sospensione della patente.

 

  • Ricorso al prefetto Open or Close

    Il termine perentorio entro il quale si può proporre ricorso al Prefetto è di 60 giorni che decorrono dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

    Tale ricorso, da redigersi in carta semplice con indicazione dei motivi e delle richieste, deve essere sottoscritto in originale e accompagnato dalla necessaria documentazione probatoria.

    Può essere spedito, in busta aperta con raccomandata A/R con avviso di ricevimento, presso il Prefetto competente o presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.

    Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 c.d.s., ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Trattasi della c.d. ordinanza-ingiunzione. L'ingiunzione comprende anche le spese.

     Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

    L’art. 204 c.d.s. prevede anche che, decorsi detti termini, senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. Si tratta di un caso di silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione.

    L’ordinanza ingiunzione deve essere notificata al destinatario entro 150 giorni dalla sua adozione.

  • Ricorso al Giudice di pace Open or Close

    In alternativa al ricorso al Prefetto è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace.

    L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

    Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dinanzi al Prefetto.

 

L'opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada si estende anche alle sanzioni accessorie.

Il ricorso al Giudice di Pace prevede il pagamento del contributo unificato in base al valore della controversia:

  • euro 43, per i processi relativi alle sanzioni di valore fino a 1.100 euro;
  • euro 98, per i processi relativi alle sanzioni di valore da 1.100,01 fino a 5.200 euro;
  • euro 237, per i processi relativi alle sanzioni di valore da 5.200,01 a 26.000 euro e alle sanzioni amministrative accessorie.

Ricevuto il ricorso, il giudice fissa l’udienza di discussione.

Nel giorno fissato per la prima udienza il ricorrente è obbligato a presenziare - salvo che risulti l’esistenza di un legittimo impedimento a comparire.

La sentenza del Giudice può essere:

  • di accoglimento, con annullamento, in tutto o in parte il provvedimento opposto;
  • di rigetto, con cui il giudice condanna il ricorrente al pagamento della sanzione della quale procede a determinare l’importo, senza possibilità di escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Il pagamento deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notifica della sentenza, a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa indicate.

Avverso la sentenza si può proporre appello e poi ricorso per Cassazione.

Federconsumatori Lazio può aiutarti a presentare ricorso o può presentarlo per tuo conto. In questo caso, avvocati specializzati nel settore ti accompagneranno in tutte le fasi del giudizio.

Ricordiamoci infine che le sanzioni amministrative pecuniarie (e quindi anche quelle derivanti da violazione al c.d.s.) non sono trasmissibili agli eredi.

Attenzione al verbale di accertamento di violazione al c.d.s. se non pagato, è possibile esigerne il pagamento mediante ingiunzione fiscale oppure essere iscritto a ruolo ed essere esatto coattivamente mediante i procedimenti di riscossione esattoriale.

 

 

 

 

 

 

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